Art. 10.
(Effetti della cessazione del contratto di convivenza).

      1. La cessazione degli effetti del contratto di convivenza si produce, a seconda dei casi:

          a) dal momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;

          b) decorsi tre mesi dalla dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza dell'ufficio dello stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale;

          c) dalla data del matrimonio o del decesso di uno dei contraenti.

      2. I contraenti possono stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione del contratto di convivenza per cause diverse dalla morte.
      3. I contraenti procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo, il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della cessazione del contratto, senza pregiudizio alcuno per l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.